REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO

DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 7, COMMA 6

DEL D.LGS 30 MARZO 2001 N. 165 e s.m.i.

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte dell’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (di seguito INRC) quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonchè il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire la sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, di cui all’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, come integrato dall’art. 32 D.L. 4 luglio 2006, n° 223 convertito dalla L. 4 agosto 2006 n° 248 e dall’art. 3 comma 76 della legge 24 dicembre 2007 n° 244.
  2. Il conferimento degli Incarichi di cui al presente Regolamento è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, e nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. 165/2001 e nella Contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
  3. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche (incarichi individuali) con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile.
  4. Sono esclusi dal presente Regolamento gli affidamenti in cui l’apparato strumentale di persone e mezzi, e il carattere imprenditoriale della prestazione prevalgono sull’attività individuale dell’Incaricato, ovvero gli appalti di servizi.

Art. 2

Presupposti per l’affidamento

  1. Il conferimento degli incarichi di cui all’art. 1 può avvenire esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:
  2. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’INRC, ad obiettivi specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
  3. deve essere stata preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente. Dell’esito di tale verifica è dato atto nella determinazione di conferimento dell’incarico;
  4. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  5. l’incarico deve fare riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nei programmi approvati dal Consiglio Comunale.
  6. Nel contratto devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso. L’ammontare del compenso deve rientrare nel limite di spesa per conferimento incarichi approvato dall’organo competente per l’anno di riferimento e deve trovare adeguata copertura finanziaria in specifici capitoli di spesa del bilancio dell’Ente. Il compenso deve essere congruo, proporzionato all’utilità conseguita dall’INCR e alla prestazione richiesta.
  7. Nel caso in cui il conferimento dell’incarico riguardi dipendenti pubblici, deve essere accertata la sussistenza della relativa autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza dell’incaricato.

Art. 3

Requisiti per l’incarico

  1. In linea con quanto disposto dall’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, gli incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
  2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, e per i servizi di orientamento, purché gli incaricati siano in possesso di una adeguata esperienza nel settore.
  3. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
  4. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;
  5. godere dei diritti civili o politici;
  6. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
  7. l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
  8. iscritti nel casellario giudiziale;
  9. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  10. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria
  11. strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 4

Procedura per il conferimento d’incarico

  1. La scelta del collaboratore esterno – comunque in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 – al quale l’incarico venga conferito deve essere adeguatamente motivata e può avvenire:
  2. tramite procedura comparativa pubblica dei curricula, pubblicizzata con apposito avviso per almeno 15 giorni sul sito web dell’INCR, ferma la predeterminazione nell’avviso stesso dei criteri di valutazione;
  3. previa selezione pubblica, anche con colloquio o altra modalità di valutazione attitudinale, per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore a sei mesi, comunque tenendo conto della natura dell’incarico.

Art. 5

Deroghe all’espletamento della procedura comparativa

Non vi è obbligo di procedure pubbliche comparative:

  1. in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivata e documentata, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione delle attività oggetto di incarico non consentano l’utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
  2. quando la procedura comparativa sia andata deserta, a condizione che non siano modificate le condizioni dell’iniziale proposta di incarico;
  3. per le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma;
  4. nei casi in cui l’amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell’incarico e all’oggetto della prestazione.

L’obbligo di esperire la procedura di cui al precedente articolo è derogato per le tipologie di rapporti regolati da leggi speciali, anche per quanto attiene ai requisiti culturali richiesti: a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli incarichi di progettazione (regolati dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i.), gli incarichi per l’attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (regolati dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i.) e di prevenzione antincendio (regolati dalla L. 818/84 e s.m.i.), di rilevazione in materia ambientale, inquinamento acustico, acqua, rifiuti (regolate dalla L. 203/03), di addetto stampa (art.9 legge 150/00), di guida turistica.

Non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 quater dell’articolo 7 D.Lgs. 165/01 i componenti dell’organismo di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Gli incarichi sopra elencati sono comunque soggetti alle norme generali attinenti alle forme di pubblicazione sul sito web ed alle comunicazioni agli organi preposti a controllo.

Art. 6

Stipula del contratto

Il Presidente dell’INRCprovvede alla stipula del contratto con i soggetti selezionati all’esito della procedura comparativa.

1.    Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto da entrambi i contraenti e deve avere, di norma, il seguente contenuto:

  1. parti contraenti;
  2. oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
  3. durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
  4. corrispettivo della prestazione;
  5. eventuale rimborso spese;
  6. modalità e tempi di corresponsione del compenso e del rimborso;
  7. luogo e modalità di espletamento dell’attività;
  8. possibilità da parte dell’INCR di recedere ad nutum dal contratto, con preavviso di 15 giorni, qualora l’Incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
  9. previsione del foro competente cui l’INRC intende demandare le eventuali controversie;
  10. informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
  11. disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti dall’attività, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
  12. dichiarazione del sottoscrittore di aver preso visione e di rispettare la documentazione predisposta dall’INRC in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Art. 7

Durata del contratto

La durata dell’incarico è prestabilita nel contratto di conferimento di cui al precedente articolo 6.

L’incarico si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza concordata ovvero prima di tale data, laddove lo impongano esigenze di pubblico interesse o nell’ipotesi in cui dell’INCR rilevi che l’Incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti. In tale ultimo caso, l’INRC ha facoltà di recedere ad nutum dal contratto, con preavviso di 15 giorni, liquidando il collaboratore in relazione allo stato di avanzamento della prestazione.

L’incarico non è rinnovabile ma il committente può prorogarne la durata, ove ravvisi un motivato interesse solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 8

Pagamento del compenso all’incaricato

Il pagamento del compenso avviene nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nel contratto di incarico, previo accertamento dell’effettiva esecuzione della prestazione concordata.

La liquidazione avviene di norma al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.

Art. 9

Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico

Il Presidente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Presidente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero risolvere per inadempimento, ai sensi del precedente art. 7, il contratto concluso con l’incaricato.

Art. 11

Limite massimo di spesa

Annualmente, con atto del Consiglio Direttivo, viene individuato il limite massimo della spesa per gli incarichi di cui all’art.1, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12

Pubblicità degli incarichi

  1. Dell’avviso di cui all’art. 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell’Amministrazione (sezione “Amministrazione trasparente – sottosezione Bandi”).
    1. Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente. In particolare, gli Incarichi affidati a soggetti esterni devono essere pubblicati, entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Consulenti e collaboratori”, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013. 
    1. Nel rispetto della disposizione richiamata, l’INRC pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
    1. gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
    1. il curriculum vitae;
    1. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
    1. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
    1. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
    1. L’INRC pubblica e mantiene aggiornati sul proprio sito istituzionale gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico.

Art. 13

Modifiche al Regolamento

1.   Eventuali modifiche del presente Regolamento devono essere introdotte mediante delibera del Consiglio Direttivo.

2.   Il presente Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto delle sopravvenute disposizioni normative in tema di conferimento di Incarichi professionali.

Art. 14

Entrata in vigore del Regolamento

1.   Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della relativa approvazione da parte del Consiglio Direttivo ed è reso pubblico sul sito istituzionale dell’INRC.